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Aspettativa Comparto Sanità art. 12 comma 8 lettera b)

Innanzitutto si ricorda che questo tipo di aspettativa è “OBBLIGATORIA” e “NON DISCREZIONALE” secondo il parere di ARAN. Purtroppo il parere di ARAN non è vincolante per le amministrazioni. Rimane comunque il fatto che il testo dell’articolo contiene la frase “è, altresi, concessa” e non “può essere concessa”.

Di seguito una rassegna in ordine cronologico di normativa sull’art. 12 comma 8 lettera b) del CCNL integrativo del comparto sanità del 20/09/2001.

Queste le versioni PDF e DOCX di questo articolo e un modello di comunicazione aspettativa.

[20/09/2001] CCNL INTEGRATIVO 20/09/2001 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ 07/04/1999

Art. 12
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

  • a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. 
  • b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
[20/05/2002] CIRCOLARE ARAN 20/05/2002 Prot. 5192: CHIARIMENTI SUL CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

La concessione dell’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8 lettera b) per le assunzioni con contratto a termine, è discrezionale od obbligatoria, data la contraddizione esistente tra detto comma ed il comma 15 dell”art. 17 del CCNL 1 settembre 1995 (integrato dall’art. 41 del CCNL 7 aprile 1999) e rinnovellato dall’art. 31 del CCNL integrativo in esame, in cui si afferma che l’aspettativa “può essere concessa”?

L’art. 31 del CCNL integrativo del personale del Comparto del 20 settembre 2001 oggetto del presente chiarimento, rinnovella l’art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come si evince dal virgolettato, riunificando le clausole del rapporto di lavoro a tempo determinato regolate dallo stesso art. 17 e dall’art. 41, comma 5, del CCNL del 7 aprile 1999. Trattasi di sistemazione in un unico testo della disciplina originaria, frammentata tra i due contratti, senza modifiche all’istituto nella sua originaria regolazione.

Come giustamente osservato, tuttavia, l’articolo 12, comma 8, lettera b) del succitato CCNL integrativo, tutelando ampiamente il diritto del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell’aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) modifica la dizione usata per la concessione dell’aspettativa contemplata dal comma 15 del rinnovellato art. 17 nel senso prospettato dal quesito. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell’art. 12, comma 8, lett. b) perché questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. D’altra parte la mancanza di discrezionalità che deriva dall’applicazione dell’art. 12, comma 8 lett. b) è compensata dalla possibilità dell’azienda di ricorrere, per la copertura del posto, ad un’altra assunzione a termine.

[21/05/2018] CCNL DEL COMPARTO SANITÀ TRIENNIO 2016-2018

Art. 25 (comma 10)

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).

[2018] QUESITO ARAN 2018 – CSAN14

In considerazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 10, del nuovo CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018 la concessione da parte delle aziende del periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, previsto dall’art. 12, comma 8, lett. a) e b), del CCNL del 20/09/2001 deve considerarsi obbligatoria o discrezionale?

L’art. 25, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del Comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione, anche di diverso comparto, ”può essere concesso” un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett.ra a) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

Mediante l’utilizzo dell’inciso “può essere concesso” si è voluto fornire alla parte datoriale uno strumento flessibile di gestione delle risorse umane, nel senso che il periodo di aspettativa di cui trattasi può essere concesso o meno, sulla base di una valutazione concernente le prioritarie esigenze organizzative e gestionali.  In tal senso ed entro tali limiti va letto il richiamo operato alla stessa clausola all’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 che si intende non più applicabile solo nella parte in cui risulta in contrasto con l’inciso in commento.

Nulla è stato innovato, invece, per quanto riguarda l’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine” in quanto la relativa clausola non è stata disapplicata dal CCNL del 21 maggio 2018.

[2018] QUESITO ARAN 2018 – CSAN60b

L’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del comparto sanità del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine” può essere concessa anche durante il periodo di prova?

Nulla è stato innovato, per quanto riguarda l’aspettativa prevista dall’art. 12, comma 8, lett.ra b) del CCNL del 20/09/2001 relativa ai “contratti a termine” in quanto tale clausola non è stata disapplicata dal CCNL del 21 maggio 2018. E, nei pareri emessi dal 2002 ad oggi, l’Agenzia ha sempre affermato che non vi è discrezionalità per l’Azienda nella concessione, al dipendente a tempo indeterminato, di tale aspettativa la quale deve essere concessa per “…tutta la durata del contratto di lavoro a termine…” anche qualora tale contratto abbia decorrenza durante il periodo di prova.

Del resto, lo stesso art. 25, al comma 3, prevede espressamente che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL…”